Art. 45.
(Perquisizioni).

      1. Le perquisizioni concernono la persona o i locali di vita dei detenuti e degli internati.
      2. I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale, salvo che l'accertamento non possa essere eseguito con strumento di controllo non invasivo, per motivi di sicurezza, con le modalità stabilite nel regolamento. Il personale che vi partecipa deve essere dello stesso sesso della persona perquisita.
      3. La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità. Solo in presenza di specifici e giustificati motivi la perquisizione può essere attuata con ispezione nelle parti intime della persona; al riguardo, la perquisizione attuata solo con denudamento e osservazione esterna delle parti intime viola il rispetto della personalità ed è vietata. L'utilizzazione di cani è possibile solo quando occorra per la ricerca di sostanze per il reperimento delle quali gli animali sono addestrati.
      4. Dell'avvenuta perquisizione deve essere data adeguata documentazione che comprovi quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 e le motivazioni relative, anche in merito alle ispezioni nelle parti intime e all'uso di cani.
      5. Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati e negli altri luoghi di uso comune nei quali si trovano cose di loro pertinenza sono effettuate con rispetto della dignità delle persone e senza produrre danni alle loro cose.
      6. Il regolamento stabilisce quali sono le situazioni in cui si effettuano le perquisizioni ordinarie, sia personali sia dei luoghi.
      7. Per procedere a perquisizioni fuori dei casi ordinari è necessario il provvedimento motivato del direttore dell'istituto.

 

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      8. Le perquisizioni sono effettuate dal personale in servizio nell'istituto in cui sono attuate.